INCENDIO E SCOPPIO
IL TUO INVESTIMENTO,
LA NOSTRA PROTEZIONE
Tutela il tuo mutuo anche di fronte agli imprevisti più gravi.
Polizza incendio e scoppio abbinata al mutuo,
cos’è e perchè viene richiesta
Secondo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel 2020 in Italia gli interventi per incendi e scoppi hanno rappresentato oltre un quarto (27,4%) dei casi totali di soccorso urgente, con quasi 250.000 eventi su tutto il territorio nazionale. Questo dato è in aumento rispetto ai 213.116 interventi del 2018, ma in calo del 4% rispetto al 2019, probabilmente a causa del maggior tempo trascorso in casa durante la pandemia, che ha permesso una reazione più rapida.
Il 14,9% degli incendi ed esplosioni ha coinvolto appartamenti e abitazioni. Le cause più comuni includono cortocircuiti negli impianti elettrici (4,6%), camini e canne fumarie (4,4%), mozziconi di sigaretta (1,3%) ed elettrodomestici (0,4%). È quindi fondamentale proteggere il proprio investimento attivando una polizza incendio e scoppio per la casa.
Al momento della sottoscrizione di un mutuo per l’acquisto di una casa, è necessaria una polizza incendio e scoppio, che rimane valida per tutta la durata del finanziamento. Sebbene la banca offra direttamente questa polizza, il cliente ha la possibilità di accettarla o di scegliere una differente.
Esistono due tipi di polizza:
Polizza che copre l’intero valore della casa: Questa polizza copre l’intero valore dell’immobile, o una parte di esso, come determinato dai periti al momento della stipula del mutuo, e interviene coprendo il debito con la banca.
Polizza “a primo rischio”: Questa polizza copre l’entità del danno o le spese di ricostruzione dell’immobile, ma non restituisce l’importo del suo valore di mercato.
Il costo della polizza dipende dalle condizioni dell’immobile e dalla scelta di combinare la polizza con altri prodotti assicurativi.
Polizza incendio e scoppio obbligatoria
per legge in caso di mutuo
In base alla Legge 100 del 2012, le polizze incendio e scoppio per mutui ipotecari sono l’unica assicurazione obbligatoria per ottenere un mutuo sulla casa. Il cliente ha il diritto di scegliere con quale compagnia stipulare la polizza e la banca non può rifiutare il mutuo se il cliente decide di sottoscrivere l’assicurazione con un’altra compagnia, a condizione che sia dello stesso tipo.
Cosa copre e cosa non copre
Questo tipo di polizza copre i danni all’abitazione in caso di incendio totale o parziale, inclusi:
– Esplosione di impianti domestici
– Guasti o perdite di gas
– Fulmini
– Crolli
– Scariche di corrente
– Danni causati da fumo, gas e vapori
Non sono coperti i danni derivanti da comportamenti imputabili all’assicurato, come incuria, mancata manutenzione o disattenzione.
La polizza incendio e scoppio è detraibile secondo la normativa fiscale vigente?
La polizza incendio e scoppio non è detraibile cosi come tutte le polizze abbinate al mutuo. Le detrazioni assicurazione casa sono invece accessibili per le polizze che includano protezione per eventi calamitosi, come terremoti o alluvioni. Per gli eventi calamitosi non si pagano imposte sul premio e si detrae dal 730 il 19%. Tuttavia, è importante sottolineare che le polizze assicurative, oltre alla protezione dalle calamità naturali, possono offrire anche copertura per altri eventi imprevisti come furto, danni accidentali o responsabilità civile. Pertanto, è sempre consigliabile valutare attentamente le opzioni disponibili e scegliere una polizza che si adatti alle proprie esigenze individuali e offra una copertura completa.
Questo è il caso più comunemente associato ai mutui per l’acquisto di una casa. Il vincolo serve a proteggere il finanziamento concesso dalla banca. Al momento della firma, è importante assicurarsi che la polizza copra il valore dell’immobile, anche se spesso viene richiesto di coprire l’importo del prestito.
Se l’immobile soggetto a mutuo è già coperto da una polizza con scadenza successiva alla data di erogazione del finanziamento, è possibile mantenere la polizza esistente. Tuttavia, è necessario che la polizza rispetti le caratteristiche richieste dalla banca e che venga effettuato il cambio della banca beneficiaria.
In caso di estinzione anticipata del mutuo, è possibile ottenere il rimborso al netto delle imposte pagate, come specificato nel contratto assicurativo, in conformità con l’art. 49, comma 3 del Regolamento Isvap n. 35/2010.
Ricorda che...
Secondo l’articolo n. 36 bis (In materia di tutela della concorrenza nel settore del credito).
«È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario»